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Il cardinalato oggi

 
Del cardinalato così come fu rifondato nell’XI secolo cosa permane oggi? Moltissimo. I cardinali riuniti in conclave sono gli elettori del Pontefice; i porporati continuano a svolgere una essenziale funzione consultiva sia a livello individuale sia collegialmente nel concistoro. È di fronte ai cardinali infine che il Papa come avvenuto per Benedetto XVI rinuncia al soglio di Pietro (renuntiatio muneris) secondo quanto stabilito nel canone 332 del Codex Iuris Canonici del 1983 (Can. 332 § 2. Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero ut a quopiam acceptetur/ Trad. Nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata, non si richiede invece che qualcuno la accetti).
Il canone 349 del Codice di diritto canonico latino (1983) definisce il ruolo dei cardinali oggi:

 

Can. 349. I Cardinali di Santa Romana Chiesa costituiscono un Collegio peculiare cui spetta provvedere all'elezione del Romano Pontefice, a norma del diritto peculiare; inoltre i Cardinali assistono il Romano Pontefice sia agendo collegialmente quando sono convocati insieme per trattare le questioni di maggiore importanza, sia come singoli, cioè nei diversi uffici ricoperti prestandogli la loro opera nella cura soprattutto quotidiana della Chiesa universale.

 

Distinti in tre ordini (Can. 350) i cardinali assistono il Papa collegialmente nel concistoro, ordinario o straordinario (Can. 353), o come singoli (Can. 354) e sono tenuti all'obbligo di collaborare assiduamente con il Pontefice (Can. 356); essi sono elettori e il diritto di elezione è normato dall’articolo 33 della Costituzione apostolica Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione:

 

Art. 33 Il diritto di voto attivo
Il diritto di eleggere il Romano Pontefice spetta unicamente ai Cardinali di Santa Romana Chiesa, ad eccezione di quelli che, prima del giorno della morte del Sommo Pontefice o prima del giorno in cui la Sede Apostolica resti vacante, abbiano già compiuto l'80° anno di età. Il numero massimo di Cardinali elettori non deve superare i centoventi. È assolutamente escluso il diritto di elezione attiva da parte di qualsiasi altra dignità ecclesiastica o l'intervento di potestà laica di qualsivoglia grado o ordine.

 

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